Dott. Pietro Calcagnile: «La Regione può sopprimere il tributo 630 relativo alla tassa di bonifica imposta dai Consorzi pugliesi?»

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Lettera del dott. Pietro Caclagnile

Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste in data 16.02.2026 ha comunicato al Consorzio di bonifica sud Puglia e alla Regione Puglia, dipartimento agricoltura-direttore area sviluppo rurale, che non ha alcuna competenza in materia di pretese tributarie dovute ai Consorzi di bonifica poiché la competenza e la vigilanza sugli Enti consortili è transitata nelle competenze regionali con l’art. 73 del d. P. R. 616 del 24.07.1977.

A tal uopo, occorre precisare che i Consorzi di bonifica sono stati istituiti dall’articolo 59 del Regio Decreto 215 del 13.02.1933.

Gli articoli 860 e 864 del Codice civile prevedono l’obbligo per i proprietari di contribuire alle spese per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

La stessa carta costituzionale all’articolo 44 promuove ed impone la bonifica delle terre.

Inoltre l’art. 117 della stessa carta costituzionale afferma che spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Infine con l’articolo 6 del dpr 947 del 23.06.1962 il legislatore ha previsto la possibilità della fusione, della scissione, della soppressione dei consorzi e della modifica dei loro confini territoriali.

Adesso è necessario fare alcune considerazioni.

Prima del 1973 il cittadino pagava le seguenti imposte e tasse:

  • imposta di famiglia ai Comuni;
  • imposta di registro allo Stato;
  • imposta sui beni immobili;
  • l’IGE (imposta generale delle entrate) riscosse dai dazieri per conto dei Comuni;
  • tassa di bonifica.

Dopo il 1973 la situazione tributaria è la seguente:

  • l’imposta di famiglia è stata sostituita dall’irpef dovuta allo Stato;
  • l’imposta di registro è rimasta;
  • l’imposta sui beni immobili è stata sostituita prima dall’ilor per poi confluire sull’Ici prima e sull’imu poi;
  • l’IGE è stata sostituita dall’Iva;
  • la tassa di bonifica è rimasta.

Infine sono state introdotte:

  • l’irpef regionale
  • l’irpef comunale
  • l’irap, imposta regionale sulle attività produttive riscossa dalle regioni.

Secondo il mio modesto parere la tassa di bonifica deve essere soppressa perché esistono l’irpef regionale e l’irap che confluiscono nelle casse regionali.

Ne consegue che il tributo 630 deve essere soppresso dalle regioni ed i Consorzi devono essere incorporati nel personale delle regioni.

Per salvaguardare le proprietà dei consiglieri regionali che dovrebbero legiferare in tal senso occorre interpellare la Corte dei Conti per esprimere il proprio parere al riguardo.

Qualsiasi consiglio comunale può farlo, anche la stessa Regione Puglia.

Bisogna assolutamente conoscere se la Regione Puglia può sopprimere il tributo 630.

Bisogna interpellare la Corte dei Conti.

dott. Pietro Calcagnile

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