Contributi Consorzio di bonifica dell’Arneo: I consiglieri di opposizione del Comune di Veglie presentano una proposta di delibera consiliare

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In data odierna (Venerdì 30 aprile 2021)  i consiglieri di opposizione del Comune di Veglie hanno presentato una proposta di delibera consiliare sui contributi che versano i cittadini vegliesi al Consorzio di bonifica dell’Arneo

Di seguito il testo integrale della proposta di delibera:

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – AL SIG. SINDACO  – AL SIG. SEGRETARIO GENERALE

SEDE COMUNALE

OGGETTO: art. 43 D.Lgs.vo 267/2000 e art. 26 dello Statuto Comunale – iniziativa di proposta di deliberazione consiliare

I sottoscritti Luigi Spagnolo, Angelo Cipolla, Giovanni Carlà, Fernando Fai, Giuseppe Landolfo in qualità di consiglieri comunali

Visto l’art. 43 del D.Lgs.vo 267/2000

Visto l’art. 26 dello Statuto Comunale

Comunicano alle SS.VV. che intendono con la presente esercitare iniziativa di deliberazione consiliare per l’approvazione dell’allegata proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della Commissione consiliare competente ed all’approvazione del Consiglio Comunale ed avente ad oggetto: “ CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA COD.630. INDIRIZZO E DETERMINAZIONI

allegato : proposta di deliberazione ad oggetto” CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA COD.630. INDIRIZZO E DETERMINAZIONI

I Consiglieri Comunali

Luigi Spagnolo, Angelo Cipolla, Fernando Fai,

Giovanni Carlà, Giuseppe Landolfo

30 aprile 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

  • I Consorzi di Bonifica, i cui ambiti territoriali sono definiti con riferimento ai bacini idrografici, sono enti economici di diritto pubblico costituiti tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica al fine di provvedere alla “esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”.
  • L’attività di bonifica e di manutenzione del territorio è disciplinata dal R.D. 13 febbraio 1933, n.215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale” che stabilisce che sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato i proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica (art. 10, comma 1).
  • Alla costituzione dei Consorzi provvede la Regione (in precedenza vi provvedeva lo Stato) su proposta dei proprietari interessati o d’ufficio (artt. 55 e 56 R.D. 215/1933). Il territorio così delimitato prende il nome di comprensorio di bonifica.
  • La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi di esse e, invia provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo aver accertato il compimento dell’ultimo lotto di bonifica (art. 11, commi 1 e 2 R.D. citato).
  • Ai sensi del secondo comma dell’art. 56 del R.D. 215/1933 “per l’adempimento dei loro fini istituzionali [i Consorzi di bonifica] hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate”.
  • Tali contributi, per espresso dettato normativo (art. 21 R.D. 215/1933) costituiscono oneri reali sui fondi dei consorziati e vengono riscossi con le stesse modalità previste per la riscossione delle imposte dirette.
  • Al citato Regio decreto sono sostanzialmente informati gli artt. 857-860 del Codice Civile. Ai sensi dell’ultimo articolo citato, in particolare, “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del Comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”.
  • La competenza in tema di bonifica, dapprima statale, è stata, poi, oggetto di trasferimento nella potestà delle Regioni ad opera del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, che, come noto, ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni riguardanti la bonifica integrale e montana, la classificazione e declassificazione dei comprensori di seconda categoria, e poi, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616che ha più massicciamente trasferito alle Regioni la gestione sistematica e programmatica del territorio e delle sue risorse.
  • In ossequio a tale normativa, la Regione Puglia con le Leggi Regionali n. 12 del 21 giugno 2001 en. 4 del 13 marzo 2012 ha dapprima dettato le norme straordinarie per i Consorzi di bonifica ed indi tracciato la disciplina generale in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica, in forza delle quali il Consorzio di Bonifica dell’Arneo ha emesso gli avvisi di pagamento relativi al contributo per la difesa idraulica cosiddetto “cod. 630” per l’annualità 2015 e 2016 notificati ai cittadini del comprensorio e quindi anche ai cittadini di Veglie.

CONSIDERATO CHE

L’imposizione attuata con i citati avvisi appare, ad un primo esame sommario, illegittima e del tutto in debita per difetto del presupposto impositivo. Infatti, il R.D. n. 215 del 13.02.1933, contenente la normativa in tema di bonifica integrale e la relativa attività dei consorzi di bonifica, all’art. 10, collocato nel Titolo II, capo II “Della spesa delle opere e della sua ripartizione” stabilisce: “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica”. In sostanza, la norma in commento non autorizza i Consorzi di bonifica ad imporre contributi su tutti gli immobili siti nel loro comprensorio, ma solo su terreni che traggono profitto dalle opere di bonifica. E’ esclusivamente in conseguenza di questi benefici che al consorzio è riconosciuto il potere di imporre alle proprietà consorziate contributi costituenti oneri reali sui fondi ex artt. 21 e 59 del R.D. citato, ma ciò solo nei confronti delle categorie dei “proprietari interessati” ovvero i proprietari di immobili che “traggono dalla bonifica un vantaggio singolarmente dimostrato e proporzionalmente quantificato”. Ove, infatti, si verificasse una irregolare imposizione contributiva nei confronti di tutti coloro che sono inclusi in un ambito territoriale (comprensorio) ritenuto portatore di un vantaggio individuato e quantificato, insorgerebbe una evidente violazione di legge. Violazione che si è pienamente verificata nel caso de quo dal momento che l’attività impositiva è stata illegittimamente estesa indistintamente a soggetti non obbligati in quanto non destinatari di alcun beneficio specifico e particolare. Infatti, gli immobili oggetto di forzosa contribuzione, tra cui anche alcuni immobili di proprietà comunale, pur essendo inclusi nel comprensorio consortile del Consorzio di bonifica dell’Arneo, non hanno ricevuto e non ricevono alcun vantaggio dalle opere di bonifica asseritamente eseguite dal Consorzio. La richiesta di contribuzione presuppone, al contrario, un vantaggio arrecato all’immobile soggetto a tassazione che, nel caso in esame, non sussiste. La necessità di un vantaggio derivante dall’esecuzione delle opere di bonifica, quale presupposto per la contribuzione è affermata, oltre che dal prefato art. 1 del R.D. 13.02.1933 n. 215, anche dall’art. 860 del c.c. il quale prevede che “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”. Tale è la granitica posizione giurisprudenziale sul punto, consolidatasi, sin dal 1996, sul principio per il quale: “il beneficio è – ex art. 23 della Costituzione – l’elemento costitutivo dell’obbligo contributivo, oltre che il criterio per una ripartizione dell’onere. Dunque gli atti amministrativi di delimitazione del comprensorio e di individuazione degli oneri debbono attenersi a questi fondamentali principi”. (ex multiis Cass. SS.UU. sentenza n. 16428 del 12 giugno 2007).Pertanto, due sono i presupposti richiesti dalla legge affinché il contribuente venga assoggettato al pagamento del tributo consortile: la titolarità del bene, consistente nella proprietà dell’immobile, ed il beneficio che deriva dai lavori di bonifica. In merito a tale ultimo requisito, la costante giurisprudenza sottolinea il concetto di effettività del beneficio affermando che il vantaggio derivante dalle opere di bonifica deve essere diretto e specifico, conseguito e conseguibile a causa della bonifica stessa (Cass. SS. UU. Sentenza n. 877del 6 febbraio 1984) e l’assenza di uno dei due presupposti rende illegittima la pretesa di riscuotere il tributo; A conferma di ciò basta considerare che la ripartizione da parte del Consorzio delle spese consortili viene fissata in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell’attività consortile ed in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. In realtà il territorio del Comune di Leverano (e gli immobili ivi presenti), non ha ricevuto alcun beneficio, né diretto né indiretto dall’opera del consorzio di Bonifica dell’Arneo né quest’ultimo ha provato di aver svolto alcuna opera di bonifica nella zona in cui si trova l’immobile de quo e che allo stesso sia derivato un vantaggio diretto e specifico secondo l’insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sentenze nn. 8957 e 8960 del 1996; Cass. Civ. Sez. V, sentenza n. 7240del 12.05.2003 e Cass Civ. sentenza n. 18079/2004).In più, proprio a causa delle mancate opere di bonifica eseguite dal Consorzio e relative opere di manutenzione, diversi immobili oggetto di imposizione sono ricompresi in zone a media ed alta pericolosità idraulica (vedasi perimetrazione PAI).Per tutte le suddette ragioni, il tributo in oggetto è, dunque, da considerarsi privo di presupposto impositivo e, dunque, non dovuto da parte dei cittadini  di Veglie in maniera indistinta e non circostanziata.

RITENUTO CHE

Ad adiuvandum, va evidenziato che i criteri di imposizione fiscale sopra indicati vengono ribaditi anche dalla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di Lecce che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dei contributi consortili, ha confermato che il beneficio non deve riguardare genericamente il territorio nel suo complesso o consistere in vantaggi generali arrecati all’ambiente o alla salubrità dell’aria, dato che, se così fosse, l’obbligo del consorziato “assumerebbe i connotati di un’imposta speciale priva di base contributiva certa che la legge non ha inteso affidare all’accertamento e alla riscossione dei consorzi di bonifica”, ma riguardare il fondo particolare o una pluralità di fondi particolari in correlazione ad un diretto e specifico miglioramento fondiario di essi. La necessità di un vantaggio derivante dall’esecuzione dell’opera di bonifica, quale presupposto per la contribuzione, è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8957 del 14 ottobre 1996 la quale ha espressamente stabilito che “non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio” per dimostrare il beneficio che una unità immobiliare trae dalle opere di bonifica “ma è necessario che esso sia un vantaggio di tipo fondiario cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione”. In altri termini, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione; a tal proposito, chiarisce ulteriormente la S.C. che “il beneficio può essere generale cioè riguardare un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l’inerenza al fondo beneficiato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso”. Ed ancora: “non rileva il beneficio complessivo che deriva dall’esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fini di interesse generale: non rileva il miglioramento complessivo dell’igiene e della salubrità dell’aria: occorre un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica”. In claris non fit interpretatio, le testuali parole delle SS.UU. escludono ogni contrario sforzo ermeneutico: “il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica e cioè tradursi in una qualità del fondo”. A tal proposito, il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio perché esso non attiene al territorio nel suo complesso, ma, come detto, al beneficio specifico di cui si tratta: l’utilitas si deve tradurre in un vantaggio strettamente incidente sull’immobile, da intendersi come un vantaggio diretto e specifico traducentesi in una qualità del fondo. Inoltre, il vantaggio diretto e specifico in questione non può essere presunto o desumersi in via indiretta per il solo fatto che altri immobili ne abbiano goduto. Si evidenzia, altresì, che non è sufficiente che il vantaggio abbia carattere generale e riguardi un insieme di fondi che ricavano tutti un beneficio, né può essere presunto per il fatto che ne abbiano risentito altri immobili della zona ma occorre un incremento del valore dell’immobile soggetto a contributo, in stretto rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione (Cass.sentenze nn. 7511/1993 e 7322/1993). Il potere impositivo del Consorzio è, infatti, subordinato ad una bonifica eseguita non al territorio nel suo complesso bensì a singoli immobili e all’accertamento del presupposto impositivo della sussistenza del vantaggio specifico e diretto. Tale accertamento deve essere effettuato prima di procedere all’applicazione ed alla quantificazione del contributo. Ebbene, nel caso di specie, si contesta che il Consorzio di bonifica dell’Arneo abbia eseguito su tutto il territorio opere di bonifica con conseguente carenza di una reale ed effettiva ragione giuridica da porre a fondamento della richiesta esazione. Per tutto quanto sopra detto, la richiesta del contributo da parte del Consorzio di bonifica deve trovare un giusto equilibrio tra contributo richiesto e corrispondente beneficio fondiario prodotto attraverso le opere, le manutenzioni e quant’altro programmato comportante un incremento del valore dell’immobile, senza trasformarsi, come nel caso che ci occupa, in un’indiscriminata imposta fondiaria per tutti i soci consortili che, come tale, non può che fondare una richiesta di pagamento affetta da insanabile nullità.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto e fatto proprio quanto sopra

UDITA la relazione del Consigliere ………………… e gli interventi come da allegato resoconto stenotipistico;

Con voti ……………espressi nelle forme di legge dai n. …… consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di Invitare il Commissario p.t. del Consorzio di Bonifica dell’Arneo alla immediata sospensione degli avvisi di pagamento del “contributo per la difesa idraulica c.d. “cod.630”” per l’ annualità 2015 – 2016 recapitati ai cittadini del comprensorio vegliese;

2) Di Invitare il Presidente della Regione Puglia e il competente Assessorato regionale alla urgente convocazione di una riunione – estesa ai Sindaci, ai Presidenti delle Provincie e alle associazioni di categoria – per la discussione della problematica sopra evidenziata, considerato anche il rinvio sine die dell’adunanza della IV commissione consiliare della Regione convocata per l’11.02.2021;

3) Delega il Sindaco ad assumere ogni iniziativa necessaria contro l’ingiustificata notifica del “contributo per la difesa idraulica cosiddetto “cod.630”” per l’ annualità 2015 -2016 da parte del Consorzio di Bonifica dell’Arneo;

4) Dispone che il presente deliberato venga immediatamente trasmesso al Commissario p.t.  Del Consorzio di Bonifica dell’Arneo, al Presidente della Regione Puglia, al Presidente della Provincia di Lecce, all’ANCI e ai Sindaci dei Comuni facenti parte del comprensorio di Bonifica dell’Arneo.

5) Di Dichiarare con voti ……………., espressi nelle forme di legge dai n. …… consiglieri presenti e votanti il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del d.gls. 267/2000.

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