DIFFERENZA TRA DIFFAMAZIONE E DIRITTO DI CRITICA POLITICA

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IL DIBATTITO È PREFERIBILE ALLA CENSURA

Giovedì 30 Giugno 2022 è stata pubblicata sul sito di informazione locale VEGLIENEWS una lettera di Antonio Greco dal titolo  «PERCHÈ NON AIUTI PALADINI?»  nella quale il prof. Greco fa un’analisi critica dell’operato del Sindaco di Veglie dott. Claudio Paladini e del suo modo di intendere il lavoro di Politico e di Amministratore.

La lettera è molto dettagliata e precisa come nello stile del prof. Greco. Sicuramente è una lettera molto critica e altrettanto forte ma, a nostro avviso, è una lettera che resta nei limiti della critica politica, un diritto di cui tutti possono godere.  Per questo motivo è stata pubblicata su veglienews.

La lettera in poco tempo raggiunge un numero considerevole di lettori tant’è che dopo poche ore dalla pubblicazione giunge in redazione una PEC dall’ufficio comunale  con la quale venivamo “invitati” con estrema urgenza a rimuovere la lettera a firma del prof. Greco in quanto “avente contenuto fortemente diffamatorio oltre che lesivo nei confronti della persona del sindaco nonché assolutamente non veritiero”. In caso contrario saremmo stati oggetto di azioni legali penali.

Cosa fare? Lasciare la lettera e  mantenere all’autore il diritto di critica politica  o rimuovere la lettera e passare per un “vigliacco” che non ha il coraggio di mantenere la libertà di critica politica di chi scrive sulle nostre pagine?

Mi sono informato meglio sull’argomento e ho letto alcune sentenze che riguardano questo particolare tema e mi sono reso conto che esistevano tutti i presupposti per lasciare visibile la lettera sulle pagine di veglienews.

Purtroppo però, leggendo quanto detto sopra, ho anche capito che, pur avendo tutte le ragioni di questo mondo, è il giudice a decidere se ciò è vero. Una volta chiamati in causa per un procedimento penale, per poter dimostrare di avere ragione occorrono avvocati, tempo e soprattutto soldi.

Questo sito di informazione locale non è il mio lavoro. Non è una fonte di entrate. È uno spazio che ho messo da anni,  per passione, a disposizione dei vegliesi e non solo.  Non è una fonte di entrate e non voglio certo farlo diventare una fonte di uscite per pagare avvocati e carte bollate per difendermi in una causa penale. Da queste considerazioni strettamente personali è scaturita la decisione di rimuoverlo.

Detto questo, sento il dovere di dire che l’atteggiamento del Sindaco Paladini non fa bene alla sua figura, non fa bene al Comune e non fa bene al dialogo con i cittadini.

Non è con la “censura” che si guida un paese. Se alcune persone sentono il dovere di fare delle “Critiche Politiche” agli amministratori, avendo anche il diritto di farle, gli amministratori hanno il dovere di rispondere e di spiegare, se ce ne sono i motivi, perché le critiche sono infondate. Gli amministratori hanno il dovere di parlare e di dialogare con i cittadini. Censurare i pensieri e le critiche legittime fa male alla libertà di un paese, fa male alla figura degli amministratori, fa male al dialogo con i cittadini, fa male al futuro del nostro paese.

Io, nei confronti dei cittadini vegliesi, mi prendo la colpa di aver eliminato la lettera. (Non per paura ma semplicemente per l’impossibilità di sostenere spese legali non previste per  quello che non è un lavoro).

Il Sindaco invece dovrebbe avere il coraggio di invtarci a  ripubblicare e di rispondere pubblicamente alle critiche. Ne riceverebbe solo benefici. Di immagine e di amministratore.

Riguardo al prof. Greco mi dispiace che abbia recepito questa decisione come una mancanza di rispetto nei suoi confronti e come una “umiliazione  per me e per il giornale”. Mi dispiace anche che per tale motivo abbia deciso di non pubblicare più le sue altre due ricerche storico-statistiche di Veglie sul nostro sito.

Spero che questa lettera abbia chiarito a tutti i passaggi di questa vicenda.

DIRITTO DI CRITICA

Di seguito riporto alcune note nelle quali viene trattato in maniera tecnica i concetti di “Diritto di Critica”  e di “Diffamazione”. L’auspicio e che finalmente si possa fare chiarezza tra tutte le parti in causa e che ci sia libertà di  parola e di critica, come è giusto che sia,  nel nostro paese.

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Alcuni stralci riguardanti il tema DIFFERENZA TRA DIFFAMAZIONE E DIRITTO DI CRITICA POLITICA:

  • “Non è agevole, spesso, distinguere tra diffamazione e diritto di critica politica, tra la legittima espressione della propria opinione, ancorché connotata di caratteri negativi (il diritto di critica), e la illecita esternazione di affermazioni offensive e gravemente lesive della dignità del destinatario, suscettibili di integrare il delitto di diffamazione.”
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  • “Invero, il diritto di critica, a prescindere dalle variegate articolazioni in cui può manifestarsi (diritto di critica politica, giudiziaria, sportiva, storica, scientifica), si sostanzia, per sua natura, in un’opinione personale; ciò induce inevitabilmente a distinguerlo dal diritto di cronaca.” Il diritto di critica, infatti, presuppone una valutazione dei fatti, sia essa negativa o positiva, mentre il diritto di cronaca consiste nella mera narrazione degli stessi, di talché, è il ragionamento della Suprema Corte, mentre nel secondo la verità degli accadimenti raccontati assurge a fondamento della esimente, nel diritto di critica tale requisito degraderebbe a mero presupposto.
    In buona sostanza, entrambe le fattispecie necessitano certamente, per la loro operatività di esimenti, di una base fattuale veritiera, congiuntamente all’interesse generale alla conoscenza del fatto e alla continenza verbale, non potendosi in ogni caso attribuire a terze persone condotte che non hanno posto in essere, ma il fatto raccontato potrà essere suscettibile di una caratterizzazione soggettiva da parte del “criticante”, purché non ne infici il contenuto nella sua dimensione materiale.
    Nell’ ambito della dialettica politica, l’alveo di operatività della esimente del diritto di critica, dunque la linea di discrimine tra diffamazione e diritto di critica politica, deve essere, pertanto, anche più ampio, in quanto il rispetto della verità assume una rilevanza meno pregnante rispetto al differente diritto di cronaca, che deve invece porsi in maniera rigorosa e asettica.
    In conclusione, l’esimente del diritto di critica politica non autorizza certamente l’attribuzione a terzi di fatti non veritieri né l’insulto ma preserva la libertà di conferire connotazioni critiche, negative o positive, a un fatto o a un evento, indirizzando chi le ascolta in un senso o nell’altro, purché esse siano supportate sempre da una base fattuale veritiera, dall’ interesse generale alla conoscenza del fatto e dalla continenza verbale.
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  • Ai fini della configurabilità dell’esimente in parola, che trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, si richiede, in ossequio alla ratio della norma, che l’elaborazione critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Cass. pen., sez. V, 14 settembre 2020, n. 31263). Ne consegue, coerentemente, la sussistenza dell’esimente del legittimo esercizio del diritto allorquando l’espressione usata si risolva in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché l’espressione medesima non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario (Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2014, n. 46132).
    Il delitto di diffamazione ex art 595 c.p., può dunque ritenersi – a contrario – sussistente qualora i limiti della necessità dell’affermazione e della diffusione delle idee politiche siano oltrepassati, trasformando così la competizione politica in una mera occasione per aggredire la reputazione degli avversari. In tale ultimo caso, le affermazioni non potrebbero ritenersi espressione del diritto di critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui — nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente “di parte”, cioè non obiettivi — concretandosi piuttosto in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono, degenerando, in un attacco personale o nella pura contumelia.
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  • “La Corte di Cassazione annulla senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, con conseguente revoca delle statuizioni civili, la condanna della Corte d’Appello di Napoli, poiché la critica è stata formulata con modalità che costituiscono espressione della libertà di manifestazione del pensiero, che mediante prospettazione di una obiettiva situazione di contrasto finalizzata alla rivendicazione della correttezza dell’azione di una Confederazione, di cui l’imputato era iscritto, – rientra nella scriminante dell’esercizio del diritto tutelato dall’art. 21 Cost. e art. 51 cod. pen.”
    E’ quanto ha statuito la Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 7340 del 18 febbraio 2019.
    Il diritto di cronaca come diritto di informare e di essere informati è, come noto, espressamente tutelato dall’articolo 21 della Carta Costituzionale. La libertà di informazione, e per essa il diritto di cronaca quale espressione della libertà di pensiero, è poi tutelata anche in ambito sovranazionale dall’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo del 1948 e dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dalla Carta di Nizza, che, all’articolo 11, riconosce non solo la libertà di ricevere e di comunicare informazioni ma anche il pluralismo dei mezzi di informazione.
    In particolare il diritto di critica, non si manifesta solamente nella semplice esposizione dell’opinione del soggetto su determinate circostanze, ma si caratterizza per essere una interpretazione di fatti considerati di pubblico interesse, avendo di mira non l’informare, bensì l’interpretare l’informazione e, partendo dal fatto storico, il fornire giudizi e valutazioni di carattere personale. Dunque, il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente l’interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Proprio perché l’esercizio del diritto di critica non si concretizza nella mera narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio e, più in generale, di un’opinione, perché assuma valenza scriminante è necessario che venga esercitato entro precisi limiti, individuati essenzialmente nel limite dell’interesse pubblico alla conoscenza di fatti e di opinioni, nel limite della continenza espressiva e in quello della verità dei fatti posti a fondamento della critica. Ne deriva che, una volta riconosciuto il ricorrere della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e del gratuito attacco personale, è necessario valutare la condotta dell’imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all’art. 51 c.p.

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Ho sentito il dovere di scrivere questo intervento perché sulla vicenda si stavano sollevando allusioni  e pregiudizi che ritengo assolutamente  inutili e superflui.

La speranza è che ognuno eserciti il proprio ruolo con consapevolezza, aprendo le porte al dialogo costruttivo.

Veglie News

6 COMMENTS

  1. Fernando, hai fatto bene ad eliminare lettera , anche se Veglie è ancora un paese libero per legge e di fatto…ma anche io nel mio piccolo, con mia critica, con un post sur Facebook, innocente con frase finale …” e a Veglie fanno niente!” – SONNO STATA CONVOCATA CON CARABINIERI IN COMMUNE!!! Abbiamo liberta da esprimersi a Veglie!?

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