OBBLIGHI PER TUTTI COLORO CHE ENTRANO IN PUGLIA: ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE PUGLIA

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Obblighi per tutti gli individui che fanno ingresso in Puglia, provenienti dall’estero o dai territori di tutte le altre regioni sino alla data del 3 aprile 2020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONBE PUGLIA N.182

>>>SCARICA IL TESTO COMPLETO DELL’ORDINANZA N.182 del 14 marzo 2020>>>

Di seguito un estratto dell’ordinanza:

Tutti gli individui che fanno ingresso in Puglia, provenienti dall’estero o dai territori di tutte le altre regioni, al fine di rientrare e soggiornare continuativamente in Puglia, nel proprio domicilio, abitazione o residenza, sino alla data del 3 aprile 2020, hanno l’obbligo:

– di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;

– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

La comunicazione istituzionale della Regione Puglia, provvederà a diffondere il contenuto della presente ordinanza sull’intero territorio regionale, in ogni porto, aeroporto, stazione ferroviaria nonché, avvalendosi della collaborazione della competente Sezione dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, provvederà a diffondere il contenuto della presente ordinanza anche ai gestori del servizio di trasporto passeggeri su gomma interregionale, affinché ne diano avviso su ogni mezzo di trasporto.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci, ai Prefetti.

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